Affitti Brevi
L’attività imprenditoriale non è determinata dal numero degli immobili.
Di Annamaria Gaudio
A stabilire ciò, è l’Agenzia delle Entrate con la sua risposta all’interpellanza n.278 del 26/08/2020, nella quale un contribuente, che intende locare per brevi periodi alcuni suoi immobili situati in 3 regioni diverse (Lombardia, Liguria e Sardegna), chiede se i redditi derivanti debbano essere tassati come fondiari ( art.36 e 37 del TUIR Testo Unico Imposta sui Redditi) o con reddito d’impresa ( art. 55 TUIR) considerando il numero complessivo degli immobili stessi.
Il contribuente precisa, nella sua richiesta, che non saranno forniti servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente legati agli immobili, vale a dire utenze, fornitura iniziale di biancheria e pulizie finali, dimostrando di conoscere la differenza tra struttura ricettiva e locazione turistica.
Con la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate precisa che a determinare un’attività imprenditoriale non è rilevante il numero degli immobili ma la fornitura o meno di servizi aggiuntivi come si legge nel testo:
” Con riferimento al caso di specie. […] si ritiene che l’attività di locazione breve, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale ci si avvale dell’intermediazione di soggetti terzi che gestiscono siti internet specializzati ed in relazione alla quale i servizi che vengono resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un’organizzazione della stessa attività in forma di impresa ai sensi dell’art 2082 del c.c., costituisce reddito fondiario ai sensi degli art.36 e 37 del TUIR, e rientri nel regime delle locazioni brevi in esame”.
Il riferimento normativo per gli affitti brevi è l’art.4 del D.L. N°50 del 24/04/2017, che determina tutta una serie di adempimenti fiscali per le locazioni brevi come la tipologia dei contratti , (stipulati tra persone fisiche quindi al di fuori dell’attività d’impresa), regime fiscale da applicare ai canoni, comunicazione dei dati ecc.
Come specificato nel testo, di cui sotto riportiamo uno stralcio, i criteri per cui presumere un’attività imprenditoriale, avrebbero dovuto essere precisati in un regolamento che doveva vedere la luce entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50, ma che non è mai stato emanato:
“In assenza del citato regolamento, quindi al fine di individuare i criteri idonei a determinare lo svolgimento di un’attività di locazione nell’esercizio di attività di impresa, occorre far riferimento ai principi generali stabiliti dall’art.2082 del codice civile e dall’art.55 del TUIR ( con riferimento all’esercizio di attività commerciale). […]
Allo stato attuale, pertanto, in applicazione dell’art.55 del TUIR, deve ritenersi che l’attività di locazione produca redditi di impresa e non redditi fondiari, soltanto qualora la stessa sia organizzata in forma di impresa, a nulla invece rilevando il numero delle unità immobiliari locate”.
In conclusione, quindi, gli elementi che farebbero presupporre un’attività di impresa sono da individuarsi nella presenza di servizi aggiuntivi ( colazione, guide turistiche, personale dipendente, presenza di un ufficio organizzato…) e non nel numero degli immobili